ACCESSO AREA RISERVATA

NUOVE SCADENZE

RASSEGNA STAMPA

CIRCOLARI - RISOLUZIONI

MLT Consulting Group - Studio Associato - APPROFONDIMENTI SETTIMANALI

22/04/2024
Il bilancio di liquidazione deve essere utilizzato quale strumento di rendicontazione dell'andamento del processo liquidatorio e non più come metrica per stimare il valore di realizzo di un'azienda finita in liquidazione. Novità in arrivo per l'Oic 5, ossia lo standard contabile che d ...

  MLT Consulting Group - Studio Associato - NOTIZE DALLO STUDIO

SETTORE TESSILE: è online il modello per richiedere il bonus fiscale

E' stato approvato con provvedimento del 2 aprile 2010 il modello per la comunicazione dei dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo effettuati dalle imprese del settore tessile.

Il , con le relative , per la comunicazione dei dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo effettuati dalle imprese del settore tessile che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007, e che intendono fruire delle agevolazioni ex art. 4, commi da 2 a 4, D.L. n. 40/2010 è stato approvato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento del 2 aprile 2010.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione deve essere effettuata dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011 utilizzando il software “AGEVOLAZIONECRT”.

L’Agenzia delle entrate comunicherà, a coloro che hanno presentato la comunicazione, l’ammontare massimo del risparmio d’imposta spettante.

Qualora le richieste complessive superino lo stanziamento dei 70 milioni di euro, l’agevolazione sarà attribuita proporzionalmente all’ammontare del risparmio d’imposta richiesto.

L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 02/04/2010)

ACCERTAMENTO – Strategia “integrata” per i controlli da studi

Sotto esame finti congrui e anomalie non rimosse

Le modalità di controllo rilanciano quanto previsto con la nota n. 68125 del 4 giugno 2009, dalla quale traspare la necessità che i risultati degli studi di settore poggino essenzialmente sull’analisi della complessiva situazione del contribuente. Il controllo viene effettuato con l’acquisizione di elementi che possano, da un lato, completare l’iter dell’analisi di rischio, arrivando alla selezione del soggetto a cui inviare l’invito al contradditorio e, dall’altro convalidare ulteriormente la presunzione basata sullo studio di settore.
  
  LEASING
   
 L’art. 102, comma 7, T.U.I.R., disciplina la deduzione dei canoni di leasing sostenuti per l’acquisizione dei beni strumentali all’esercizio dell’impresa. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto beni mobili, i relativi canoni di locazione sono deducibili solo a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del normale periodo di ammortamento del bene stesso.

Tale regola generale presenta un’eccezione con riferimento ai canoni di locazione finanziaria per l’acquisto dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), T.U.I.R., ovvero per tutti i veicoli diversi da quelli adibiti ad uso pubblico o destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’impresa (veicoli delle scuole guida o degli autonoleggi) e da quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Al fine della deducibilità del canone occorre poi determinare la misura in cui esso può essere dedotto: per i veicoli adibiti ad uso pubblico o destinati ad essere utilizzati come esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa, il canone di leasing è interamente deducibile; per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, il canone di leasing è deducibile nella misura del 90%; per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, il canone di leasing è deducibile nella misura dell’80% proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di euro 25.822,84; in tutti gli altri casi, il canone di leasing è deducibile nella misura del 40%, proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di euro 18.075,99.

L’alternativa è l’acquisto tramite finanziamento.

In tal caso il trattamento fiscale del bene non differisce dall’acquisto in contanti.

Con riferimento alla deduzione degli interessi pagati sul finanziamento, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 47/08 ha affermato che tutte le componenti di spesa che riguardano gli automezzi disciplinati dall’articolo 164 T.U.I.R. devono essere trattate esclusivamente in funzione di questa normativa speciale.

Pertanto, gli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti relativamente ai veicoli in questione potranno essere: interamente dedotti, se relativi ai mezzi di trasporto di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), dell’articolo 164, T.U.I.R. (veicoli, “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” o “adibiti a uso pubblico”); dedotti nella misura del 40% del loro ammontare (80% qualora utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio) se riferibili ai mezzi di trasporto richiamati nel comma 1, lettera b), dell’articolo 164 T.U.I.R.; dedotti nella misura del 90% se sostenuti relativamente a mezzi di trasporto “dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.

Powered by Passepartout